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Tipologie di Soci

Art. 19- Associati

Il Centro Studi prevede le seguenti categorie di associati:

- Soci Fondatori;
-
Soci Ordinari;
-
Soci Sostenitori;
-
Soci Onorari.

L'esercizio dei diritti sociali è subordinato al corretto pagamento delle quote associative.

Art. 21 - Soci Fondatori

Sono definiti soci fondatori le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria, che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo, assumendo sia l'impegno di sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente statuto, sia di corrispondere la quota associativa annua di partecipazione. 

 

Art. 22- Soci ordinari 

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, e ne siano state ammesse, in un momento successivo alla sua costituzione. I soci ordinari, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente  le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto, sia l'impegno di corrispondere la quota associativa annua. 

 

Art.23- Soci Sostenitori

Sono definiti soci sostenitori, le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità del Centro Studi, desumibili chiaramente dal presente Statuto, siano ammesse, tramite stipula di accordo di collaborazione scritta o partecipazione ad evento informativo/formativo caratterizzato dal pagamento di una quota d’iscrizione all’evento.

 

Per gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che abbiano stipulato un Accordo di collaborazione, tale accordo e relativo status di socio sostenitore si intende tacitamente rinnovato ogni anno al pagamento della quota di rinnovo, salve diverse indicazioni contenute nell’Accordo di collaborazione (protocollo, stipula o altro documento)

 

Per le persone singole, lo status di socio sostenitore decade con l’anno solare e può essere rinnovato con la partecipazione ad un nuovo evento formativo, ovvero facendo richiesta di divenire socio ordinario.

 

I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto.

 

Art.24 - Soci Onorari

Sono definiti soci onorari, gli uomini e le donne  che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata  professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità del Centro Studi,  possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività.

 

Articolo 27 – Diritti e doveri dei soci 

L’adesione al Centro Studi comporta per l’associato la maggiore età, l’essere in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. 

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 28.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini  fissati dal Consiglio Direttivo;

-  all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall’Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione. Hanno inoltre il diritto di proporre nuovi soci.

 

Articolo 28 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

Le dimissioni vanno comunicate all’Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.

I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci hanno facoltà di recedere, dandone comunicazione scritta al Centro Studi, tramite raccomandata A/R. Il recesso diviene esecutivo con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo alla data di richiesta di recessione.

Per il recesso e l'esclusione dei soci valgono, per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, le norme contenute nell'art.24 del Codice Civile.

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