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Statuto Istituto Italiano di Resilienza

 

TITOLO I

Denominazione -  Sede – Durata 

Art. 1 - Associazione

 E’ costituita  nel rispetto del codice civile un’Associazione di Promozione Sociale denominata Centro Studi Sistema Protezione Civile – Istituto Italiano di Resilienza, più avanti definito sinteticamente Centro Studi.

Art. 2  - Sede 

Il Centro Studi ha sede a Spoleto (Pg), in via interna delle mura, 5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’apertura di sedi distaccate, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio dell’Unione Europea. La variazione della sede nell’ambito del Comune non  rappresenta modifica del presente statuto.

Art. 3 – Durata 

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

 

TITOLO II

Finalità e Ambiti 

Art.4 – Finalità e scopi 

Il Centro Studi non ha scopo di lucro.

Il Centro Studi adotta le Linee Guida emanate da United Nations – International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) nel campo del Disaster Risk Reduction (DRR) e persegue i punti programmatici del Hyogo Framework for Action e successive integrazioni e modificazioni, adattandoli al contesto italiano.

Il Centro Studi ha come obiettivo la diffusione dei principi di Resilienza, applicati al mondo della Protezione Civile, ovvero la mitigazione dei rischi e la riduzione della magnitudo delle Emergenze nel territorio italiano.

Il Centro Studi opera nei settori della Sicurezza, Protezione Civile e Difesa Civile nell’ottica di promuovere una “cultura della prevenzione” nei tre ambiti HFA del Disaster Management, Disaster Mitigation e Disaster Preparedness,

L’obbiettivo finale del Centro Studi è individuabile, sia nella riduzione della vulnerabilità sociale ed economica, problema e conseguenza dell’impatto di eventi maggiori (calamità e disastri), sia nello sviluppo di politiche territoriali resilienti ed eco-sostenibili. 

 Art. 5 – Ambiti 

Al fine del raggiungimento delle sue finalità, sono ambiti preferenziali del Centro Studi i seguenti settori:

a) Protezione Civile

b) Difesa Civile

c) Ambiente e tutela del territorio

d) Sicurezza sul lavoro

e) Cooperazione e Sviluppo

f) Cooperazione Civile Militare

 TITOLO III

 Azioni e Attività 

 

Art.6 – Azioni

 Considerate le connessioni tra i concetti di Resilienza e mitigazione del Rischio, il Centro Studi opera nella direzione dello sviluppo del valore di Resilienza e conseguente riduzione del valore di Rischio.  Il Centro Studi adotta, in ogni sua attività, la formula concettuale: Resilienza (Res) = C · Com · Ri /  P · V · E

Tenendo conto degli ambiti descritti all’art. 5, il Centro Studi sviluppa azioni volte a:

 

  • Aumento del valore di Coordinamento (C);
  • Aumento della capacità di Comunicazioni (Com);
  • Aumento del valore delle Risorse (Ri);
  • Riduzione del valore di Pericolosità (P);
  • Riduzione del valore di Vulnerabilità (V);
  • Riduzione del valore di Esposizione (V);

 

Art.7- Attività 

Pur non avendo carattere di esaustività, rientrano tra le attività del Centro Studi:

  • Corsi di educazione – formazione – informazione alle tematiche di protezione civile destinati alla popolazione;
  • Attività di informazione-formazione per amministratori pubblici e privati;
  • Corsi di formazione tematici destinati a professionisti di settore;
  • Corsi di formazione destinati a personale tecnico e volontario;
  • Attività formative ed addestrative per il  personale di Enti e Corpi di Soccorso;
  • Percorsi educativi-didattici rivolti ad alunni e giovani;
  • Realizzazione di materiale didattico-divulgativo specifico per gli ambiti del Centro Studi;
  • Realizzazione di seminari, convegni e tavole rotonde;
  • Supporto alla realizzazione di fiere, convegni, seminari di settore;
  • Sviluppo di testi e manuali, riviste di settore ed utilizzo di reti di comunicazioni;
  • Sviluppo di metodologie didattiche ed addestrative innovative;
  • Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e mitigazione;
  • Sviluppo delle metodologie di pianificazione (Disaster Management);
  • Supporto alle attività di enti pubblici, privati, aziende, enti scolastici ed universitari;
  • Realizzazione di legami di scambio e partenariato con enti di ricerca e studio a carattere nazionale, europeo ed internazionale;
  • Sviluppo di tecnologia e servizi per la Protezione Civile;
  • Progettazioni di settore;
  • pianificazioni territoriali;
  • Pianificazioni d’emergenza (emergency-crisys management);
  •  Disaster Mitigation e Disaster Preparedness. 

TITOLO IV

Struttura  – Organi – Assemblea 

 

Art. 8 – Struttura Associazione 

La struttura del Centro Studi è costituita dal Presidente, Consiglio Direttivo, Direttore e Comitato Tecnico, quali strutture di vertice. Da soci ordinari, soci onorari e soci finanziatori in qualità di base dell’associazione.

 

Il Centro Studi si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il Centro Studi può assumere, in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Il Centro Studi, per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle proprie azioni e progetti, può agire con il supporto di altre Organizzazioni pubbliche e private, tramite convenzioni ed accordi con Organizzazioni affini per tematiche ed obiettivi.

 

Art. 9 - Organi del Centro Studi 

Sono organi del Centro Studi:

a)      Il Presidente del Centro Studi;

b)      Il Consiglio Direttivo;

c)      L'Assemblea dei soci;

d)     Il Tesoriere;

e)      L’Organo di revisione.

Tutti gli Organi sociali elettivi hanno durata di quattro anni. In caso di necessità per decesso, dimissione o decadenza, si procede alla reintegrazione degli organi collegiali a norma del presente Statuto. I nuovi componenti così nominati durano in carica per la restante parte del periodo di durata del relativo organo. Le cariche per la partecipazione degli organi previsti dal presente articolo, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica.

 

Articolo  10 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante del Centro Studi. Ad egli spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi.

 

Il Presidente può essere eletto esclusivamente tra i soci fondatori del Centro Studi. Egli è garante dell’aderenza delle attività svolte alle finalità del Centro Studi. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.

 

Il Presidente hai i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l' Assemblea dei soci;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) convocare e presiedere il Comitato Tecnico;

d) curare l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegliare il buon andamento amministrativo del Centro Studi;

e) verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;

f) coordinare ogni attività, in aderenza agli ambiti preferenziali individuati nello Statuto e al perseguimento delle finalità del Centro Studi;

g) rappresentare il Centro Studi presso Enti, Organizzazioni ed Associazioni;

h) individuare nuovi ambiti operativi, azioni ed attività.

 

Inoltre è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari, o postali, intestati all'Associazione, ed operare sugli stessi.

 

Articolo 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente anche nelle sue funzioni di rappresentanza in ogni caso di suo impedimento o assenza.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due consiglieri e fino ad un massimo di sette, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio rimane in carica per quattro anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e Vice Presidente. Fino ad un massimo di tre rappresentanti dei Soci Ordinari, di cui uno appartenente al Comitato Tecnico e fino ad un massimo di due soci sostenitori o onorari.

Il ruolo di Presidente e Vice Presidente  può essere ricoperto esclusivamente da un socio fondatore. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione;  i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Inoltre il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri. Qualora il Consiglio risulti composto di due consiglieri, i compiti di segretario e tesoriere verranno svolti dal Vice-presidente.

Art.13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi del Centro Studi e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Presidente del Centro Studi convoca, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta ogni quadrimestre, presso la sede dell' Associazione, o altrove, purché in Italia, su convocazione disposta dal Presidente. Il Consiglio può essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;

e) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

f) decide sulle attività e sulle iniziative del Centro Studi;

g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;

h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;

i) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

j) conferisce e revoca procure;

k) compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 14 - Il Segretario del Consiglio Direttivo 

Il Segretario, membro del Consiglio Direttivo, provvede, su mandato del Presidente, alla effettiva convocazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea degli associati.

Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 15 - Il Tesoriere 

Il Tesoriere cura la gestione delle cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l’ausilio di consulenti - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

La figura di tesoriere può essere cumulata con le altre cariche.

Articolo 16 - Il Direttore

Il Direttore è un incarico di nomina diretta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente. La durata della carica è fissata in anni tre.

Il Direttore ha il compito di curare e seguire ogni azione espressa dal Consiglio Direttivo. E’ responsabile dell’attività di segreteria del Centro Studi e di ogni aspetto organizzativo (interno ed esterno) del Centro Studi.

Il Direttore opera in stretto contatto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Il Direttore è membro del Comitato Tecnico.

Art. 17 - Assemblea dei soci                                                                                                    

L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo sovrano del Centro Studi. All’assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci fondatori hanno diritto di veto sulle decisioni prese in via assembleare. L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.  Sono compiti dell’Assemblea ordinaria dei Soci:

a) eleggere il Consiglio Direttivo e l’organo di controllo;

b) approvare il piano di sviluppo, le attività ed azioni programmate dal Consiglio;

c)  approvare ovvero promuovere lo sviluppo del Centro Studi tramite la realizzazione di reti di partenariato;

d) approvare il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Centro Studi;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

f) approvare le variazioni del bilancio;

g) deliberare sulle quote di ammissione e sulle quote annue di partecipazione;

h) deliberare su ogni altra materia non rientrante nelle competenze di altri organi.

L’assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno le metà dei soci, ed in seconda convocazione, nella stessa giornata, a non meno di due ore di distanza dalla prima convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria dei Soci:

a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

b) sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli iscritti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento.

Art. 18 - Funzionamento dell’Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente e salvo diverse indicazioni, presso la sede sociale almeno una volta all'anno e tutte le volte che venga convocata per decisione del Consiglio Direttivo. L’assemblea può essere anche convocata su richiesta motivata di 1/3 ( un terzo) dei soci in regola con le quote di partecipazione o da 1/3 (un terzo) dei consiglieri.  

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vice Presidente, mediante avviso con lettera raccomandata, mezzo fax, posta elettronica o a mano, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Nell’avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata entro il trenta giugno di ciascun anno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.

Per la modifica dello statuto, le delibere devono essere approvate col voto favorevole della metà +1 dei soci.

Le candidature a copertura della cariche descritte nel presente Statuto, possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci. L'elezione degli organi dell'Associazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio.

Le delibere dell'Assemblea ed il rendiconto economico-finanziario saranno portati a conoscenza dei soci con le modalità di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 – Organo di Revisione

L’Organo di revisione può essere monocratico oppure costituito da tre componenti che non ricoprano altre cariche all’interno dell’Associazione. Tale organo è facoltativo. I membri del collegio sono scelti, anche tra i non associati, tra persone che abbiano adeguata professionalità in materia di contabilità.

Al Collegio dei Revisori Conti od Organo monocratico è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili e di presentare un’apposita relazione sulla corretta formulazione del rendiconto economico e finanziario all’Assemblea degli associati

 

TITOLO V

Soci -  Iscrizione  -Diritti – Doveri 

 Art. 20- Associati 

Il Centro Studi prevede le seguenti categorie di associati: 

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

L' esercizio dei diritti sociali è subordinato al corretto pagamento delle quote associative. 

Art. 21 - Soci Fondatori

Sono definiti soci fondatori le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria, che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo, assumendo sia l'impegno di sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente statuto, sia di corrispondere la quota associativa annua di partecipazione. 

 

Art. 22- Soci ordinari 

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, e ne siano state ammesse, in un momento successivo alla sua costituzione. I soci ordinari, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente  le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto, sia l'impegno di corrispondere la quota associativa annua. 

 

Art.23- Soci Sostenitori

Sono definiti soci sostenitori, le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità del Centro Studi, desumibili chiaramente dal presente Statuto, siano ammesse, tramite stipula di accordo di collaborazione scritta o partecipazione ad evento informativo/formativo caratterizzato dal pagamento di una quota d’iscrizione all’evento.

 

Per gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che abbiano stipulato un Accordo di collaborazione, tale accordo e relativo status di socio sostenitore si intende tacitamente rinnovato ogni anno al pagamento della quota di rinnovo, salve diverse indicazioni contenute nell’Accordo di collaborazione (protocollo, stipula o altro documento)

 

Per le persone singole, lo status di socio sostenitore decade con l’anno solare e può essere rinnovato con la partecipazione ad un nuovo evento formativo, ovvero facendo richiesta di divenire socio ordinario.

 

I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto.

 

Art.24 - Soci Onorari

Sono definiti soci onorari, gli uomini e le donne  che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata  professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità del Centro Studi,  possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività.

Art.25 – Comitato Tecnico 

Il Comitato Tecnico è un organo tecnico-scientifico di cui si avvale il Centro Studi, ovvero il Consiglio Direttivo ed il Direttore, per lo sviluppo delle finalità dell’Associazione.

 

Sono membri del Comitato Tecnico, quei professionisti appartenenti al mondo tecnico-scientifico che, condividendo le finalità del Centro Studi, fanno domanda al Consiglio Direttivo o vengono da questi invitati a far parte dell’Associazione.

 

I membri del Comitato Tecnico assumono il ruolo di soci ordinari o sostenitori, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili, ad esclusione del Direttore che dura in carica 3 anni.

Perseguendo i principi della legalità, uguaglianza, meritocrazia e pari opportunità, valori imprescindibili caratterizzanti il Centro Studi ed ogni individuo ad esso appartenente, non sono ammessi soci temporanei, né limitazioni in funzione della limitata partecipazione alla vita associativa, né discriminazioni razziali, politiche, religiose e di sesso.

 

Articolo 26  - Iscrizione

Possono far parte del Centro Studi tutti coloro i quali, persone fisiche, le società, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) condividere gli scopi e la finalità del Centro Studi;

b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno;

 

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo del Centro Studi in base alla modulistica predisposta dal Centro Studi  nella quale verranno richiesti:

- nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza e quant’altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;

- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella sua successiva seduta si pronuncerà in modo definitivo.

 

L' ammissione al Centro Studi comporta:

  • l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, nonché delle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell'associazione;
  •  l'obbligo di pagamento delle quote associative di cui al successivo art. 31.

 

La qualità di socio non è trasferibile a terzi. Si perde per decesso, recesso volontario o decadenza.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. I versamenti non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.

 

L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E’ comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

 

Articolo 27 – Diritti e doveri dei soci 

L’adesione al Centro Studi comporta per l’associato la maggiore età, l’essere in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. 

 

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 28. 

Il socio è tenuto a: 

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini  fissati dal Consiglio Direttivo;

-  all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

 

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall’Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione. Hanno inoltre il diritto di proporre nuovi soci.

 

Articolo 28 - Perdita della qualità di socio 

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. 

 

Le dimissioni vanno comunicate all’Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere. 

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso. 

I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.

 

I soci hanno facoltà di recedere, dandone comunicazione scritta al Centro Studi, tramite raccomandata A/R. Il recesso diviene esecutivo con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo alla data di richiesta di recessione.

 

Per il recesso e l'esclusione dei soci valgono, per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, le norme contenute nell'art.24 del Codice Civile. 

TITOLO VI  

Patrimonio – Esercizio Finanziario – Quote Associative 

Art. 29 - Patrimonio sociale e proventi.
Il patrimonio sociale, costituente il fondo comune del Centro Studi è formato:

  • dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
  • dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo o scopo, fino a che non siano erogate.

 

I proventi del Centro Studi sono costituiti da:

  • quote associative di ammissione dei soci;
  • quote associative annue dei soci;
  • interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
  • oblazioni volontarie, lasciti o donazioni di soci o di terzi;
  • rendite provenienti da attività reali;
  • entrate attribuite direttamente all'Associazione o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati, da società, da consorzi e da persone fisiche in relazione alla sua attività istituzionale;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi vari.

 

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del segretario.

 

Al Centro Studi è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,  riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Centro Studi ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .

 

Art. 30 - Esercizio finanziario

L' esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi fanno riferimento al predetto periodo. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l’assembla ordinaria.

 

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

Art. 31 - Quote associative

La quota associativa di ammissione e la quota associativa annua di partecipazione sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa annua di ammissione deve essere versata in un'unica soluzione nelle casse del Centro Studi entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre la quota associativa di partecipazione può essere versata anche per quote mensili. I soci non in regola con il versamento delle quote associative non hanno diritto, se previamente diffidati, all'esercizio dei poteri sociali. Il mancato versamento della quota associativa, previa diffida del Presidente, comporta l’esclusione dal Centro Studi. 

TITOLO VII

 Modifiche Statutarie – Scioglimento Associazione 

 

Art. 32 - Liquidazione del patrimonio sociale

Per lo scioglimento del Centro Studi occorrerà il parere favorevole di ¾ dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

 

In caso di scioglimento del Centro Studi il patrimonio dell’organizzazione sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità di utilità sociale o ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tale destinazione sarà decisa dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci fondatori.

 

Se necessario, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

 

Art. 33Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.

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